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Affidamento all’Ente e limitazione della responsabilità genitoriale in situazione di criticità nella condizione del minore. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 23 maggio 2023

Si ringrazia l'avv. Sara Fiasco, componente del direttivo della sezione genovese, per la redazione della massima

Sabato, 3 Giugno 2023
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | rifiuto genitoriale | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Genova
Tribunale Minorenni Genova, Est. Seddaiu, decreto 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima TM Genova, 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel contesto di una difficile situazione personale e familiare del minore, che rifiuta il rapporto con la madre, perdurando la conflittualità tra i genitori, va confermato l'affidamento al Comune, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al Servizio Sociale e alle decisioni relative all'educazione e istruzione, che vanno assunte tenendo conto delle indicazioni dei genitori. In analogia a quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Legge 184/1983, la misura va disposta per un periodo di ventiquattro mesi, decorsi i quali, nell'ipotesi in cui i proposti interventi di supporto del minore e di recupero della genitorialità siano stati raggiunti, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio per il minore, l'affidamento all'Ente sarà revocato; in difetto, qualora si ritenga necessaria la prosecuzione della limitazione della responsabilità genitoriale, andrà richiesta la riapertura di un procedimento ex artt. 330 / 333 c.c. e andranno adottati i più opportuni provvedimenti a tutela del minore.

 

Affidamento del minore all'Ente – criticità nel rapporto genitore-figlio – monitoraggio incontri genitore-figlio – limitazione della responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Artt. 4 e ss. L. 184/1983; Artt.  330, 333, 336 c.c.; Artt. 38, 48, 51 disp.att.c.c

§§

Il provvedimento de qua viene pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Genova all'esito dei due procedimenti riuniti nn. 373/2016 e 999/2017, promossi ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti di entrambi i genitori.

In esso, il Tribunale, sostanzialmente richiamando il precedente Decreto del 14 novembre 2022, considerata la cronicità e irreversibilità della conflittualità tra i genitori, la perdurante criticità nella relazione madre-figlio e il timore espresso da quest'ultimo in ordine alla prospettiva di un possibile cambiamento della sua collocazione, non ritenuta necessaria alcuna integrazione peritale sulla condizione del minore, in via definitiva e immediata conferma l'affidamento del minore al Comune e la sua collocazione presso il padre, incaricando l'ente affidatario di riattivare immediatamente i rapporti madre - figlio mediante incontri protetti in presenza della terapeuta, di proseguire con l'intervento educativo presso il padre, di riattivare i colloqui congiunti di supporto alla genitorialità e/o il percorso di mediazione tra i genitori, di favorire l'accesso del minore a tutti i suoi mondi familiari e di proseguire tutti gli interventi in atto a supporto del minore, monitorando la situazione familiare in rete con la scuola e i servizi coinvolti.

 

editor: Fossati Cesare