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Affidamento all’Ente e limitazione della responsabilità genitoriale in situazione di criticità nella condizione del minore. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 23 maggio 2023

Si ringrazia l'avv. Sara Fiasco, componente del direttivo della sezione genovese, per la redazione della massima

Tribunale Minorenni Genova, Est. Seddaiu, decreto 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima TM Genova, 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel contesto di una difficile situazione personale e familiare del minore, che rifiuta il rapporto con la madre, perdurando la conflittualità tra i genitori, va confermato l'affidamento al Comune, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al Servizio Sociale e alle decisioni relative all'educazione e istruzione, che vanno assunte tenendo conto delle indicazioni dei genitori. In analogia a quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Legge 184/1983, la misura va disposta per un periodo di ventiquattro mesi, decorsi i quali, nell'ipotesi in cui i proposti interventi di supporto del minore e di recupero della genitorialità siano stati raggiunti, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio per il minore, l'affidamento all'Ente sarà revocato; in difetto, qualora si ritenga necessaria la prosecuzione della limitazione della responsabilità genitoriale, andrà richiesta la riapertura di un procedimento ex artt. 330 / 333 c.c. e andranno adottati i più opportuni provvedimenti a tutela del minore.

 

Affidamento del minore all'Ente – criticità nel rapporto genitore-figlio – monitoraggio incontri genitore-figlio – limitazione della responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Artt. 4 e ss. L. 184/1983; Artt.  330, 333, 336 c.c.; Artt. 38, 48, 51 disp.att.c.c

§§

Il provvedimento de qua viene pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Genova all'esito dei due procedimenti riuniti nn. 373/2016 e 999/2017, promossi ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti di entrambi i genitori.

In esso, il Tribunale, sostanzialmente richiamando il precedente Decreto del 14 novembre 2022, considerata la cronicità e irreversibilità della conflittualità tra i genitori, la perdurante criticità nella relazione madre-figlio e il timore espresso da quest'ultimo in ordine alla prospettiva di un possibile cambiamento della sua collocazione, non ritenuta necessaria alcuna integrazione peritale sulla condizione del minore, in via definitiva e immediata conferma l'affidamento del minore al Comune e la sua collocazione presso il padre, incaricando l'ente affidatario di riattivare immediatamente i rapporti madre - figlio mediante incontri protetti in presenza della terapeuta, di proseguire con l'intervento educativo presso il padre, di riattivare i colloqui congiunti di supporto alla genitorialità e/o il percorso di mediazione tra i genitori, di favorire l'accesso del minore a tutti i suoi mondi familiari e di proseguire tutti gli interventi in atto a supporto del minore, monitorando la situazione familiare in rete con la scuola e i servizi coinvolti.

 

autore: Fossati Cesare