Affido esclusivo solo in caso di effettivo pregiudizio all’interesse del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 8 maggio 2024, n. 12474
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La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Cfr. Cass. n. 977/2017
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.
Affidamento condiviso ed esclusivo - Provvedimenti riguardo ai figli – Bigenitorialità - Interesse morale e materiale della prole
La Corte di Cassazione cassa il provvedimento impugnato che ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con diritto di frequentazione del padre secondo il calendario redatto dal Consultorio Familiare territorialmente competente, previa attività di sostegno e supporto alla genitorialità e alle minori e con monitoraggio a cura del Servizio Sociale.
Sostengono gli Ermellini che la Corte territoriale non abbia opportunamente motivato in ordine all'affido esclusivo alla madre nell'ottica dell'interesse delle minori e di un equilibrato rapporto tra i due genitori, ma abbia piuttosto privilegiato una valutazione in chiave sanzionatoria per comportamenti del padre ritenuti inadeguati.
In tali atteggiamenti - scelta del padre di andare a vivere con la propria compagna, subito dopo la separazione, nello stesso stabile ove vivevano anche le minori, così determinando la necessità del trasferimento delle bambine con la madre in altro edificio; decisione del padre di presentarsi al primo incontro con le figlie, presso il consultorio familiare, accompagnato dalla nuova moglie - difetta quella gravità necessaria per giustificare l'affidamento esclusivo ad uno solo genitore, misura che può essere adottata, eccezionalmente, solo in presenza del manifestarsi di quelle concrete ragioni contrarie all'interesse del minore che giustifichino un tale rigore, tanto più che nel caso di specie non è stata provata la completa assenza del padre nella vita delle minori, sia sotto il profilo psichico ed educativo, sia sotto quello dei doveri economici.
editor: Fossati Cesare
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