Condanna alle spese se la decisione coincide con la proposta conciliativa. Tribunale di Verona, 30 aprile 2024
Poiché la decisione coincide con la proposta conciliativa formulata dal ricorrente, non accettata dalla resistente, le spese di lite della fase decisoria vanno poste a carico della resistente e liquidate tenuto conto dell’attività non rilevante svolta in relazione alla fase decisionale, della media difficoltà delle questioni e del valore indeterminato della controversia. Per l’attività relativa alle restanti fasi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Rif. Leg. Art. 473-bis.22 cpc - art. 91 c.p.c.
divorzio – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore – proposta conciliativa – rifiuto – condanna alle spese
Un ottimo esempio di rapidità della risposta giudiziaria nel nuovo rito unitario della famiglia.
Ricorso depositato a novembre 2023. Prima udienza fissata a marzo 2024, ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc ai primi di aprile, udienza di discussione orale a fine aprile e contestuale emissione della sentenza.
*Si ringrazia l’avv. Maria Antonietta Catania, associata Ondif sez. bresciana



