Condanna alle spese se la decisione coincide con la proposta conciliativa. Tribunale di Verona, 30 aprile 2024
![]() |
Poiché la decisione coincide con la proposta conciliativa formulata dal ricorrente, non accettata dalla resistente, le spese di lite della fase decisoria vanno poste a carico della resistente e liquidate tenuto conto dell’attività non rilevante svolta in relazione alla fase decisionale, della media difficoltà delle questioni e del valore indeterminato della controversia. Per l’attività relativa alle restanti fasi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Rif. Leg. Art. 473-bis.22 cpc - art. 91 c.p.c.
divorzio – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore – proposta conciliativa – rifiuto – condanna alle spese
Un ottimo esempio di rapidità della risposta giudiziaria nel nuovo rito unitario della famiglia.
Ricorso depositato a novembre 2023. Prima udienza fissata a marzo 2024, ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc ai primi di aprile, udienza di discussione orale a fine aprile e contestuale emissione della sentenza.
*Si ringrazia l’avv. Maria Antonietta Catania, associata Ondif sez. bresciana
editor: Fossati Cesare
Giovedì, 20 Marzo 2025
Affido esclusivo al padre se la difficoltà di comunicazione tra i genitori ... |
Lunedì, 10 Marzo 2025
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema - Trib. di ... |
Domenica, 2 Marzo 2025
L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è ... |
Venerdì, 14 Febbraio 2025
Collocazione presso il padre del minore trasferito dalla madre in altra regione ... |