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Condanna alle spese se la decisione coincide con la proposta conciliativa. Tribunale di Verona, 30 aprile 2024

Sabato, 11 Maggio 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Brescia
Tribunale di Verona, Est. Guerra, sent. 30.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché la decisione coincide con la proposta conciliativa formulata dal ricorrente, non accettata dalla resistente, le spese di lite della fase decisoria vanno poste a carico della resistente e liquidate tenuto conto dell’attività non rilevante svolta in relazione alla fase decisionale, della media difficoltà delle questioni e del valore indeterminato della controversia. Per l’attività relativa alle restanti fasi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Rif. Leg. Art. 473-bis.22 cpc - art. 91 c.p.c.

divorzio – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore – proposta conciliativa – rifiuto – condanna alle spese

Un ottimo esempio di rapidità della risposta giudiziaria nel nuovo rito unitario della famiglia.

Ricorso depositato a novembre 2023. Prima udienza fissata a marzo 2024, ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc ai primi di aprile, udienza di discussione orale a fine aprile e contestuale emissione della sentenza.

 

*Si ringrazia l’avv. Maria Antonietta Catania, associata Ondif sez. bresciana     

editor: Fossati Cesare