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Rogatoria internazionale per appurare il reddito del coniuge. Corte d’Appello di Milano, sent. 9 maggio 2023

Giovedì, 18 Maggio 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Divorzio | Consulenza tecnica | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, sent. 9.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della individuazione del contributo al mantenimento, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l’acquisizione di dati numerici o di rigorose analisi contabili e finanziarie essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.

L’obbligo di mantenimento del figlio impone, nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, l'osservanza del principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Divorzio – assegno - condizioni economiche - ctu  

Rif. Leg.: art. 5, comma VI, L.898/70

editor: Fossati Cesare