Rogatoria internazionale per appurare il reddito del coniuge. Corte d’Appello di Milano, sent. 9 maggio 2023
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La valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della individuazione del contributo al mantenimento, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l’acquisizione di dati numerici o di rigorose analisi contabili e finanziarie essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.
L’obbligo di mantenimento del figlio impone, nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, l'osservanza del principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Divorzio – assegno - condizioni economiche - ctu
Rif. Leg.: art. 5, comma VI, L.898/70
editor: Fossati Cesare
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