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Consulenza tecnica. La motivazione del diniego può essere desumibile implicitamente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2023 n. 11466

Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2023 n. 11466 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Il diniego del giudice, in assenza di una specifica motivazione riferita all'istanza, ben può ricavarsi dal complesso tessuto argomentativo della pronuncia, ove, come nella fattispecie è avvenuto, il giudice del merito abbia diffusamente dato conto, nel provvedimento impugnato, di gravi, puntuali e univoci elementi fattuali in sé rivelatori dell'incapacità genitoriale e tali da far apparire oggettivamente inutile un approfondimento istruttorio al riguardo.


Minori – Adozione - Prova Civile - Consulenza tecnica - Poteri del giudice - Valutazione della consulenza - Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego - Motivazione implicita – Ammissibilità – Rif. Leg. artt. 1 e 44 Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 30 Cost.; art. 8 CEDU

editor: Cianciolo Valeria