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La S.C. sul discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 06 marzo 2023, n. 9384

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 06 marzo 2023, n. 9384; Pre. Fidelbo, Rel. Cons. Di Nicola per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati, nei casi di cessazione o assenza della convivenza, impone un approfondito accertamento di fatto volto a verificare se tra l'autore del reato e la persona offesa non vi sia consuetudine di vita, tale da escludere un'incombente e continuativa presenza del primo nell'esistenza della vittima e una modalità relazionale in piena discontinuità rispetto alla fase della convivenza, ove questa vi sia stata. Per compiere una corretta qualificazione giuridica delle condotte illecite, il giudice di merito deve operare un doppio accertamento della situazione di fatto al momento della consumazione delle violenze: quello preliminare circa l'esistenza di una "convivenza" o di una "relazione affettiva" e quello successivo circa l'effettiva interruzione o assenza di convivenza. Questo secondo requisito, cioè l'effettiva interruzione o assenza di convivenza, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l'applicazione dell'art. 612-bis c.p., comma 2, e, di converso, l'esclusione del reato di maltrattamenti. (FF)



Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori aggravati – Discrimine; Rif. Leg. Artt. 572 e 612-bis c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca