Paternità. Il giudice civile può desumere il proprio convincimento anche da elementi raccolti in altro giudizio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2023, n. 6929

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata.



Disconoscimento di paternità - Prova - Consulenza tecnica – Rif. Leg. artt. 2 e 30 Cost.; art. 263 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 8 della CEDU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE; art. 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori