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Raffronto economico dei coniugi, riesame del materiale probatorio e presupposti per la violazione dell'art. 116 c.p.c. - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 13 gennaio 2023 n. 866

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

 

Processo civile – Libera valutazione delle prove – Raffronto della situazione economica - Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Rif. Leg. art. 337- ter cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.