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I tempi di recupero del genitore sono incompatibili con l'interesse del minore. Tribunale per i Minorenni di Bari, Decreto 30 dicembre 2019

Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio, fermi restando i suoi doveri come tale, dell'unico genitore che lo ha riconosciuto, qualora da circostanze numerose ed inequivoche si possa desumere l'attuale assoluta incapacità genitoriale e laddove tale carenza si rifletta in termini di gravissimo pregiudizio sul minore il quale, collocato in una struttura comunitaria subito dopo la nascita, è portatore di un preminente interesse di beneficiare al più presto di una progettualità alternativa all'istituzionalizzazione, incompatibile con i tempi di un eventuale recupero, comunque parziale, delle competenze genitoriali. (CF)

Riconoscimento del minore da parte della sola madre - Incapacità genitoriale - Conflittualità con il padre biologico - Affidamento del minore al Servizio Sociale - Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Artt 250, 330 e ss. c.c. Artt. 737 e ss. c.p.c.

Giovedì, 10 Novembre 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Bari
TM Bari, Est. Leonetti, decreto 30.12.19 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Bari, 30.12.2019 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, il Tribunale per i Minorenni di Bari, già disposto, con precedente provvedimento, il collocamento del neonato da solo in una comunità ad indirizzo riservato, in attesa della valutazione del CSM sui problemi e sulla capacità genitoriale della madre, riteneva di accogliere la richiesta del curatore speciale, fatta propria anche dal PMM e, per l'effetto, dichiarava la genitrice decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, confermando l'affidamento del minore al Servizio Sociale per il mantenimento dello stesso nella comunità ad indirizzo riservato che già lo ospitava, con divieto di contatti con la madre. Il provvedimento de quo veniva assunto all'esito degli accertamenti istruttori condotti ad opera del CSM e del servizio affidatario, dai quali erano emersi la grave precarietà della situazione economico-abitativa della madre; l'adozione di scelte procreative della  predetta dichiaratamente costituenti una incongrua reazione agli interventi a tutela del neonato;  l'atteggiamento succube rispetto al padre biologico, autore di gravi maltrattamenti in danno della madre e non disponibile ad assumersi attraverso il riconoscimento alcuna responsabilità nei confronti del figlio; la diagnosi di grave insufficienza mentale della madre, incapace di determinarsi responsabilmente in ordine alle proprie scelte di vita e, a maggior ragione, ad esercitare la funzione genitoriale senza un costante e adeguato supporto esterno; il risalente atteggiamento oppositivo e discontinuo della madre rispetto all'offerta di cure da parte del CSM, già posto a fondamento di precedenti procedimenti limitativi dei rapporti con altri minori e non superabile solamente in virtù della decisione assunta dalla donna, nell'ultimo periodo, di dichiararsi disponibile a nuovi incontri con i sanitari onde scongiurare il rischio di decisioni sfavorevoli.


la pronuncia di secondo grado a questa pagina
la pronuncia di legittimità Cass. I sez. Ord. 12 luglio 2022 n. 22006 a questa pagina

autore: Fossati Cesare