Tutela del minore mediante curatore anziché ordini di protezione. Tribunale di Verona 14 maggio 2024, Est. Dott. Massimo Vaccari
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Rigettate le contrapposte istanze di emissione di ordini di protezione e provvedimenti indifferibili a fronte di reciprocità nelle illegittime condotte delle parti, non ravvisandosi i presupposti per provvedere in ordine all’affido del minore in via anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione, quanto piuttosto l'opportunità di nomina di un curatore speciale per il minore con poteri sostanziali ed in specie, in considerazione della grave patologia da cui è affetto, poteri sostanziali relativi alla scelta dei percorsi terapeutici ed assistenziali per il minore e alla interlocuzione con i sanitari che lo hanno in cura.
Rif. Leg.: artt. 473-bis.7 – 473-bis.15 – 473-bis.40 e ss. cpc
Ordini di protezione – provvedimenti indifferibili – affidamento del figlio – nomina di curatore speciale con poteri sostanziali
editor: Fossati Cesare
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