In ordine alle spese formative serve un progetto serio. Tribunale di Cuneo, 21 giugno 2022
Nell'ipotesi in cui l'iscrizione della figlia ad un’università privata fuori sede sia frutto di una scelta assunta unilateralmente da un genitore giacché apoditticamente ritenuta la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della figlia, pur in assenza di un progetto educativo e di formazione adeguato alle inclinazioni e alla capacità naturali di quest'ultima, sussistendo, peraltro, valide alternative universitarie parimenti percorribili, meno onerose, i relativi oneri debbono rimanere a carico del genitore ed eventualmente della figlia, laddove percepisca utili.
Il genitore dissenziente, per documentati motivi, non pretestuosi, non è tenuto a versare oltre quanto dallo stesso già offerto, ossia la metà di quello che sarebbe stato il costo di una università pubblica - facoltà analoga - e la metà delle spese di viaggio. (CF)
Figli maggiorenni - Spese straordinarie – scuola e formazione - dissenso esplicito e motivato - principio di responsabilità
Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 quinquies c.c., 9, comma 1, Legge 1° dicembre 1970, n. 898.
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Nel caso de quo, il Tribunale di Cuneo è chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla madre che, nonostante il fermo dissenso da parte del padre, dopo avere iscritto la figlia ad una università privata fuori sede nella piena consapevolezza di una scarsa attitudine della stessa all'impegno universitario, chiede, previa declaratoria della corrispondenza della predetta scelta all'interesse prevalente della figlia, e previa remissione all'Ufficio iscrizioni dell'Università, da parte del padre, della propria dichiarazione dei redditi, in parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, che il padre corrisponda una quota non inferiore al settanta% delle spese.
*Si ringrazia l’avv. Rita Prinzi, segretaria della Scuola di Alta formazione specialistica Ondif
autore: Fossati Cesare
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