Curatore speciale del minore con funzioni gestionali e mediative. Tribunale di Genova, Decreto provv. 28 agosto 2022.
Stante l'evidenziata impossibilità degli operatori sociali di comporre il conflitto genitoriale in sede di mediazione, ma risultando inappropriato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale al quale conferire espressi poteri decisionali e tale da coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei figli, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
Appare in ogni caso opportuno prescrivere ai genitori di collaborare lealmente nell'attuazione del piano genitoriale e di intraprendere un nuovo percorso di mediazione familiare.
A fronte delle infondate richieste della madre ricorrente di affidamento "super esclusivo" dei figli minori e di adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno ai sensi degli artt. 333 c.c. e 709 ter c.p.c., vanno confermate le condizioni stabilite dal Decreto del Tribunale di Genova in data 29 novembre 2017 in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei minori.
Massima a cura di Sara Fiasco (CF)
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Affidamento dei minori – giudizio di revisione - provvedimenti in caso di inadempienze - curatore speciale del minore.
Rif. Leg.: Artt. 337 quater, 337 quinquies, 333 c.c., 78, 80, 709 ter c.p.c.
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Nella fattispecie, con Decreto in via provvisoria, il Tribunale di Genova, al fine di proteggere i minori dal conflitto genitoriale e di garantire loto una relazione continuativa e paritetica con entrambi i genitori, ritenuto l'affidamento ai Servizi Sociali non in grado di incidere sulle decisioni e le azioni degli stessi, la cui conflittualità riguarda principalmente il quotidiano, ravvisa la necessità di adottare una soluzione nuova e diversa, rappresentata dalla nomina di un curatore speciale con funzioni atipiche assimilabili a quelle di un coordinatore genitoriale e di mediatore, con contestuale conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
Nonostante l'impossibilità di trattare il conflitto in sede di mediazione evidenziata dagli operatori sociali e nonostante la nomina del curatore speciale come sopra, il Tribunale ritiene opportuno prescrivere ai genitori, richiamati all'importanza del loro ruolo e dell'obbligo di collaborare nel preminente interesse dei figli minori a conservare una piena bigenitorialità, di intraprendere un nuovo percorso di mediazione familiare, disponendo la remissione della causa al Giudice Delegato per riferire sui progressi compiuti in punto capacità genitoriale.
Benché le allegazioni di parte ricorrente siano volte a rappresentare e provare il significativo disinteresse da parte del padre alle esigenze di cura e di assistenza morale e materiale della prole, il Tribunale di Genova, senza argomentare sul punto, considera infondate le "accuse" materne e provvisoriamente conferma le statuizioni di cui al precedente Decreto del 29 novembre 2017, rimandando all'esito dell'istruttoria ogni altra statuizione sulle ulteriori istanze delle parti.
editor: Fossati Cesare
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