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Periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri e calcolo della pensione di vecchiaia - CGUE, Sez. II., Sent., 7 luglio 2022, causa C 576/20

CGUE, Sez. II., Sent., 7 luglio 2022, causa C 576/20 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro ove essa ha compiuto tali periodi. (FF)


Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini; Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 987/2009 e Art. 21 TFUE 

autore: Ferrandi Francesca