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Assegno di natalità per i cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 19 aprile 2024 n. 10667

Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza 19 aprile 2024 n. 10667 - Pres. Berrino, Cons. Rel. Cavallaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I cittadini extracomunitari possono beneficiare dell’assegno di natalità se hanno il permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno. L’immigrato ne può beneficiare anche se non sia in possesso del permesso di soggiorno unico.

L’assegno di natalità è una misura introdotta con l’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 125 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.  Tale assegno ha un importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
La Suprema Corte con la sentenza in esame ricorda che sulla questione  è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54 del 2022 la quale si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’articolo 1, comma 125, nella sua originaria formulazione (precedentemente alle modifiche operate dall’articolo 3, comma 4, della legge 238/2021), nella parte in cui escludeva dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è comunque consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (Ce) n. 1030/2002.

Stranieri – Cittadini extracomunitari – Assegno di natalità – Permesso di soggiorno – Rif. Leg.  artt. 3, 31 e 117, comma 1, della Costituzione; artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE; art. 16 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

autore: Cianciolo Valeria