L'istituzione del trust ed il conferimento non integrano un trasferimento imponibile - Cass. Civ., Sez. Tributaria, ord. 15 aprile 2024 n. 10076
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Trust - Dopodinoi
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L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo.
Né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza.
La "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.
Trust – Atto fiscalmente neutro - Imposta di successione e donazione – Imposta sul vincolo di destinazione in trust ad aliquota piena - Rif. Leg. art. 360, 1 comma n. 3), cod. proc. civ.; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 2 comma 47 Legge 24 novembre 2006 n. 286; artt. 3, 23 e 53 Cost.; Convenzione dell'Aja 10 luglio 1985
editor: Cianciolo Valeria
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