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Sottrarre risorse al nucleo familiare può comportare l'affido esclusivo e sanzioni. Cass. civ. sez. I, 23 giugno 2022, n. 20264

La condotta del padre diretta a sottrarre risorse al nucleo familiare, facendo ricadere sui figli gli esiti dell'elevato conflitto con la moglie, comporta il riconoscimento dell'affidamento esclusivo dei minori alla stessa, mentre le decisioni di maggiore interesse rimangono da adottarsi da entrambi i genitori.

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio contabile, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. (CF)

 

Separazione – condotte pregiudizievoli – affido esclusivo – sanzioni - consulenza tecnica – indagini supplettive – discrezionalità del giudice

Rif. Leg.: art. 337 ter c.p.c. – art. 709 ter cpc

Cassazione civ. sez. I, Est. Caradonna, Ord. 23.06.22, n. 20264 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dai movimenti dei conti correnti della moglie il Giudice di seconde cure aveva dedotto come verosimile che la stessa, dopo la separazione, si fosse attivata per collaborare con l'attività paterna o per attivare personali forme di investimento. Di qui la riduzione dell’assegno di mantenimento operata dal giudice di seconde cure.

Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile svolta in primo grado avevano accertato che il nucleo familiare delle parti si era caratterizzato sino all'anno della separazione da un tenore di vita molto elevato (spesa mensile di 8000 euro).

La Corte d’Appello aveva poi tenuto conto dei mutamenti nei redditi verificatisi successivamente e aveva comunque ritenuto accertata una maggiore capacità di reddito rispetto a quella del coniuge.

autore: Fossati Cesare