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Il bonus bebè e l'assegno di maternità  spettano anche agli stranieri extracomunitari - Corte Cost., Sent., 04 marzo 2022, n. 54

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze iscritte ai numeri 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e 190 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 3 117, primo comma Cost.,  in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell'assegno di natalità alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L'erogazione dell'assegno di natalità ai soli cittadini di Paesi terzi che siano titolari del citato permesso, a detta degli Ermellini, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto penalizzerebbe proprio chi, sprovvisto dei requisiti per conseguire il permesso in esame (soggiorno in Italia per almeno cinque anni, reddito minimo, alloggio idoneo, conoscenza della lingua italiana), versa in condizioni di più grave bisogno. Non vi sarebbe alcuna "ragionevole correlazione" tra i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e "i requisiti di bisogno e di disagio della persona", che rappresentano la ragion d'essere dell'assegno di natalità.
Viene prospettato, poi, anche il contrasto con l’art. 31 Cost., in quanto la disposizione in esame negherebbe, "in radice ed irrimediabilmente, la realizzazione del diritto sancito dalla Costituzione, con effetti disgreganti del tessuto sociale della nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia".
La disciplina dell'assegno di natalità contrasterebbe, infine, con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Sarebbero violati, in particolare, il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini "alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere", la tutela giuridica, economica e sociale riconosciuta alla famiglia e il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale.
Secondo la Consulta, nel condizionare il riconoscimento dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.
Inoltre, nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Un sistema così congegnato pregiudica proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante.
Pertanto, un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto.


Francesca Ferrandi

Corte Cost., Sent., 04 marzo 2022, n. 54 - Pres. Amato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sono incostituzionali le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (quali il bonus bebè e l’assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari che non siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Tali disposizioni, infatti, istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno. (FF)


Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Questioni di legittimità costituzionale – Stranieri – Bonus bebè e assegno di maternità; Rif. Leg. artt. 3, 31 3 117, primo comma Cost., e artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

autore: Ferrandi Francesca