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Accordi negoziali in sede di separazione e divorzio. La transazione non può essere impugnata per causa di lesione - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 16 febbraio 2022, n. 5025

Nel caso in esame, la transazione costituiva il contenuto del ricorso per il divorzio congiunto proposto dagli ex coniugi nonchè della successiva sentenza che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Pertanto, annullare la transazione per invalidare l'originario contratto di trasferimento significava travolgere il contenuto della sentenza di divorzio, ormai passata in giudicato. (VC)

Cass. Civ., Sez. II, Sent., 16 febbraio 2022, n. 5025 – Pres. Lombardo, Cons. Rel. Grasso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A norma dell'art. 1970 c.c., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Nè può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c., in quanto, in tal modo, si dedurrebbe un rimedio basato su di un "petitum" ed una "causa petendi" diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c.  (VC)


Separazione e divorzio - Autonomia contrattuale - Rescissione - Annullamento della transazione - Rif. leg. artt. 1448, 1970, 1971 cod. civ.
 

autore: Cianciolo Valeria