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Nuovi principi in tema di impugnazione per difetto di veridicità  del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 02 febbraio 2022, n. 3252

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 02 febbraio 2022, n. 3252; Pres. Genovese, Rel. Cons. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne, pienamente consapevole e responsabile del proprio agire, oltre che economicamente indipendente, al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263 c.c., l'altro genitore non è litisconsorte necessario, perchè l'eventuale pronuncia caducatoria dello status filiationis del soggetto maggiorenne non produce effetti primari di alcun genere, nei confronti del primo, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, così come degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Egli, comunque, può intervenire volontariamente nel processo, ove intenda tutelare eventuali propri diritti e/o interessi, o esservi chiamato dal figlio stesso, laddove quest'ultimo voglia giovarsi della sua partecipazione alla lite.
Inoltre, nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263 c.c., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, nè può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. (FF)


Coppie di fatto – Riconoscimento dei figli – Impugnazione per difetto di veridicità - Intervento in causa e litisconsorzio; Rif. Leg. Artt. 250, 263 c.c. e 100, 102 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca