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L’attribuzione al figlio del cognome del padre che lo riconosce successivamente deve avvenire nell’esclusivo interesse del minore. Cass., Sez. I Civ., Ord. 5 giugno 2024 n. 15654

Cass., Est. Tricomi, Ord. 5.06.24 n.15654 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di attribuzione del cognome al minore nato fuori del matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, la decisione spetta al giudice del merito il quale deve valutare l’interesse del figlio e l’eventuale preferenza da questi espressa, la quale, anche se non vincolante, è comunque uno degli elementi da apprezzare congiuntamente e in relazione ad altri parimenti significativi, relativi alla situazione familiare e al contesto sociale, al fine di individuare la scelta maggiormente rispondente all’interesse del minore, a prescindere da ogni automatismo.

 

Rif. Leg. Art. 262 c.c.

 

Figlio nato fuori dal matrimonio – Riconoscimento non contestuale dei genitori – Ascolto del minore

 

Il decreto della Corte d’Appello impugnato confermava il provvedimento di primo grado il quale, decidendo sulla richiesta avanzata dalla madre ex art. 262, secondo comma, c.c.. aveva stabilito che al nome del minore venisse aggiunto il cognome paterno posponendolo a quello materno, già attribuitogli dalla nascita.

Respinte in quanto inammissibili le doglianze relative alla nullità dell’intero procedimento di primo grado, per essere il padre del minore Procuratore Capo presso il Tribunale giudicante, e alla violazione del contraddittorio e dei diritti del minore a causa delle modalità di svolgimento dell’ascolto, la Corte accoglie il terzo motivo di impugnazione relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 262 c.c., come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della precitata norma nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per l’attribuzione del cognome di uno di loro soltanto.

La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto di applicare i principi così espressi alla fattispecie in esame, del tutto diversa, in quanto ricadente nel contesto dell'art. 262, secondo, terzo e quarto comma, c.c. e ha esorbitato dall'ambito di efficacia della pronuncia della Consulta, astenendosi da qualsiasi valutazione e applicando impropriamente il criterio automatico ivi previsto.

Il decreto impugnato viene pertanto cassato con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi enunciati e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare