Nessun assegno all’ex coniuge convivente che non offre prova del contributo offerto al patrimonio familiare. Tribunale di Varese, 29 aprile 2024
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Premesso che la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata, con onere a carico del coniuge che lo nega, la sussistenza di un progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, l'ex coniuge economicamente più debole, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa, purché fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Conf. Cass. SS.UU. Sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021
Rif. Leg. Artt. 5, 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile: presupposti e finalità – Convivenza more uxorio – Onere della prova – Trattamento di fine rapporto
- §§
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale di Varese che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente né sotto il profilo assistenziale, né sotto il profilo compensativo-perequativo.
L’accertamento della relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge con carattere di continuità e stabilità, seppure non connotata da una quotidiana convivenza, induce il Collegio ad escludere la ricorrenza dei presupposti dell’assegno divorzile sotto il profilo assistenziale.
Preso atto del miglioramento della condizione economico – patrimoniale in seguito agli accordi assunti tra le parti in sede di separazione, il Tribunale non ravvisa i presupposti per riconoscere neppure sotto il profilo compensativo un assegno divorzile alla richiedente la quale, peraltro, non ha specificamente dedotto, prima ancora che provato, di avere concretamente sacrificato le proprie aspettative e prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari.
Viene altresì confermata la dichiarazione presidenziale di inammissibilità della domanda relativa al TFR avanzata dalla resistente.
*Si ringrazia l'avv. Giulia Ceprini, associata della sezione bolognese per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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