inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L’accertamento della stabile convivenza more uxorio giustifica la revoca dell’assegno divorzile. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 30 aprile 2024 n. 11627

Martedì, 4 Giugno 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Convivenze | Legittimità
apri il documento allegato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’accertamento della consolidata convivenza more uxorio, sebbene iniziata nel corso del procedimento di divorzio senza che su di essa abbia espressamente trattato e argomentato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce circostanza sopravvenuta ed elemento nuovo che legittima la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore del coniuge che tale stabile relazione ha intrapreso da anni.

Rif. Leg. Artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile: finalità – Stabile convivenza more uxorio – Accertamento della stabilità della relazione - Revoca dell’assegno divorzile  

La Suprema Corte richiama preliminarmente la propria giurisprudenza relativa ai presupposti per la revisione dell'assegno divorzile che postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti e tenuto conto delle finalità dell’assegno divorzile.

Sulla base degli accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che fosse del tutto venuta meno la componente relativa alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, mentre con riguardo alla componente compensativa ha rilevato che non sono stati forniti elementi relativi alla contribuzione della richiedente alla comunione familiare, non potendosi ritenere sufficiente il dato del mancato svolgimento di attività lavorativa, circostanza questa che il giudice di merito non può presumere, puramente e semplicemente, sia da ascrivere ad una scelta comune dei coniugi e neppure che abbia di per sé sicuramente giovato al successo professionale dell'altro.

Il ricorso proposto viene, perciò, dichiarato inammissibile non apparendo censurabile l'accertamento compiuto in sede di merito ove sono stati adeguatamente ed esaurientemente valutati i singoli elementi e la situazione complessiva.

editor: Fossati Cesare