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Il figlio maggiorenne non deve abusare del diritto ad essere mantenuto dai genitori - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 08 novembre 2021, n. 32406

Nel caso di specie, il figlio, oramai trentaduenne, aveva abbandonato gli studi all'età di sedici anni, aveva frequentato corsi di formazione professionale negli anni 2011 e 2012, aveva avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie, e non risultavano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.


Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 08 novembre 2021, n. 32406; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio della autoresponsabilità, impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perchè l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza.


Filiazione – Mantenimento del figlio maggiorenne – Casa familiare; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e art. 337-septies c.c.

editor: Ferrandi Francesca