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Le SS. UU. ammettono la possibilità  per le parti di introdurre, negli accordi di separazione consensuale e divorzio congiunto, anche il trasferimento di immobili- Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2021 n. 21761




Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2021 n. 21761; Pres. Curzio, Rel. Valitutti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985; mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

 

Separazione consensuale e divorzio congiunto – Accordo dei coniugi comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari – Ammissibilità – Condizioni; Rif. Leg. Artt. 2657, 2699 c.c.

autore: Ferrandi Francesca