La S.C. ribadisce l’ammissibilità degli accordi traslativi o costituitivi di diritti reali tra i coniugi in sede di separazione consensuale - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 marzo 2024, n. 6444
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., alle condizioni previste nella sentenza.
Separazione e divorzio – Separazione consensuale e divorzio consensuale - Accordi traslativi o costituitivi di diritti reali tra i coniugi – Ammissibilità; Rif. Leg. Art. 1372 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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