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Revocato l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia attesa l'età  avanzata della stessa e la sua indiscutibile scarsa propensione agli studi - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 2 luglio 2021, n. 18785

Cass.  Civ., Sez. I, Ord., 2 luglio 2021, n. 18785; Pres. Genovese, Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Inoltre, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.

 

Figli maggiorenni – Assegno di mantenimento – Esclusione; Rif. Leg. Artt. 147, 148 e 337-septies c.c.

autore: Ferrandi Francesca