Impugnazione per difetto di veridicità . La Consulta dichiara illegittimo l'art. 263, 3 co. cod. civ. - Corte Cost., sent. 25 giugno 2021 n.133

Corte Cost., sent. 25 giugno 2021 n. 133 – Pres. Coraggio, Redattore Navarretta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, 3 comma, codice civile, come modificato dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l’autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l’azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Irragionevole far decorrere il termine di un anno dall’annotazione del riconoscimento, per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell’impotenza. Ne discende una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l’impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall’annotazione del riconoscimento.

Paternità – Riconoscimento – Rif. Leg. art. 263, 3 co. cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria