L'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 maggio 2021 n. 11792

Si ringrazia il Prof. Avv. Claudio Cecchella, Presidente Nazionale ONDIF per la segnalazione dell’ordinanza

Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 maggio 2021 n. 11792 -  Presidente Genovese, Cons. Rel. Valitutti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto.
In conformità al sopraindicato principio, espressione di un consolidato indirizzo, la Suprema Corte, ha ritenuto censurabile la sentenza della corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’addebito della separazione sul presupposto che la confessione da parte del marito dell’innamoramento confessato alla moglie facesse presumere il venir meno dell’affectio coniugalis.
Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.
 

Separazione – Addebito – Abbandono del tetto coniugale – Rif. Leg. artt. 143, 146 e 151 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria