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Permane l'ammissibilità  dell'impugnazione per difetto di veridicità  di riconoscimento di paternità  compiacente. Corte Cost. 25 giugno 2020 n. 127

Corte Costituzionale, Est. Amato, sentenza 25.06.2020 n.127 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è fondata la questione di legittimità dell'art. 263 cod.civ., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità. Il giudice rimettente ha evidenziato il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel primo caso, l'art. 263 cod. civ. consente all'autore del riconoscimento di proporre l'impugnazione per difetto di veridicità, non così invece l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Il principio, nuovamente espresso dalla Corte Costituzionale, si basa sulla non equiparazione tra la preclusione ex lege dell’impugnazione per difetto di veridicità di filiazione naturale da parte di chi, effettuando la fecondazione eterologa, sia consapevole della difformità di status e chi, consapevole di non essere il padre, azioni l’impugnazione. In questa seconda ipotesi i nuovi arresti giurisprudenziali che hanno dato rilievo al bilanciamento degli interessi tra il diritto alla propria identità del figlio e il favor veritatis consentono al giudice di merito, ai sensi dell’art. 263 cod.civ. di utilizzare la propria discrezionalità decisoria sulla base dei principi costituzionali sui diritti fondamentali della persona.

AZIONE DI STATUS – fecondazione eterologa –impugnazione per difetto di veridicità di figlio naturale

Rif. Leg. art. 263 cod. civ., art. 9 L. 40/2004

autore: Fossati Cesare