Genitore insensibile alle esigenze dei figli, cambia l'assetto residenziale. Tribunale di Parma, 4 marzo 2020
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Giudizio di separazione con plurime domande, di mantenimento per moglie e figlie, di assegnazione casa, di addebito.
Cessata materia del contendere sulla domanda di addebito, per non essere stata coltivata.
Cessata materia del contendere sulla domanda di assegnazione della casa, che medio tempore è stata venduta dall'assegnataria. Le ulteriori soluzioni residenziali della madre non corrispondono dall'interesse delle figlie.
Oggetto di decisione: assetto residenziale più adeguato alle esigenze delle minori, assegno di mantenimento per le figlie e assegno perequativo richiesto dalla moglie.
Vanno collocate presso il padre le figlie quando la madre si dimostra insensibile alle loro esigenze, e le costringe ad adattarsi ai suoi cambiamenti di vita. A fronte delle incertezze circa il futuro contesto abitativo della madre, deve essere delegato al Servizio Sociale il monitoraggio e la verifica delle condizioni abitative della madre, per l'inserimento dei pernottamenti.
Sino ad una certa data il contributo al mantenimento è posto a carico del padre, dopo tale data a carico della madre, riparametrato in funzione delle risorse dei genitori.
Avendo la moglie reperito un'occupazione lavorativa, viene meno anche il suo diritto al mantenimento. In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n. 26242/2014) non si rende necessario esaminare l'altra questione attinente alla convivenza della moglie con altro compagno.
* Si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, resp. Ondif Sez. Bologna, per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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