inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Introduzione del giudizio divorzile ed effetti sul giudizio di separazione - Trib. Reggio Emilia, sent. 13 novembre 2020

Introduzione del giudizio divorzile ed effetti sul giudizio di separazione

Tribunale Reggio Emilia, sent. 13 novembre 2020 - Pres. Parisoli, Giud. Rel. Dazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. divorzio) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l. div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile. Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dell’ordinanza presidenziale adottata nel corso del giudizio di divorzio.
L’addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale.

Separazione giudiziale - Pendenza di procedimento di separazione - Addebito di colpa -Violazione di obblighi coniugali (atti di violenza) - Efficacia eziologica -Rif. Leg. art.151 cod. civ.; art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898
 

autore: Cianciolo Valeria