L'evoluzione del diritto vivente sempre pi๠richiama il principio dell'autoresponsabilità . Tribunale di Cosenza, 3 ottobre 2020
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La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un soggetto in fieri nella società.
Il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori.
Nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato.
In linea con l'orientamento innovato da Corte di Cassazione n.17183/2020.
* Si ringrazia l'avv. Bendedetta Iantorno e l'avv. Francesca Bruno, responsabile Ondif sez. Cosenza.
autore: Fossati Cesare
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