Presupposti della condotta dell'adescamento minori su internet. La consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato. Cass. pen. Sez. III, Sent. 28 agosto 2019, n. 36492; Pres. Sarno; Cons. Rel. Di Stasi

Mercoledì, 18 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Legittimità
Cass. pen. Sez. III, Sent. 28 agosto 2019, n. 36492; Pres. Sarno; Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reato di adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-undecies c.p., si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l'illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto.


editor: Zadnik Francesca