Se il comportamento persecutorio non è seguito da azione è comunque perseguibile per lo stato di ansia che ingenera nella vittima. Cass. Pen. del 16 maggio 2018 n. 21693.
Corretta l'attuazione della misura del divieto di avvicinamento alla vittima di condotte persecutorie anche se le stesse non si sono mai concretizzate e sono rimaste nell'alveo di messaggio sui social network e telefonici. Le minacce contenute nei messaggi sono stato considerate gravi e preoccupanti, ditalchè la corte territoriale ha correttamente disposto misure di protezione della vittima, come l'allontanamento dell'ex marito della stessa che la minacciava di "fare un macello" o di "dare fuoco" ad oggetti dell'immobile, ove la stessa viveva con il figlio.
editor: Zadnik Francesca
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