inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Le spese straordinarie non devono considerarsi futili se sono mirate ad escludere un disagio per il minore. Cass. del 7 marzo 2018 n. 5490

Mercoledì, 7 Marzo 2018
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. del 7 marzo 2018 n. 5490 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I giudici della prima sezione civile hanno respinto il ricorso del padre di una ragazza, nata da una relazione more uxorio, il quale non voleva rimborsare alla ex compagna poco più di 5 mila euro: la quota parte dovuta per un trattamento estetico volto a rimuovere dal viso della figlia strati di peluria anomali. Detta condizione determinava un forte disagio nella ragazza e nelle sue relazioni. La madre pertanto l'aveva fatta sottoporre a trattamenti estetici di epilazione permanente. Ma il padre si opponeva a tale richiesta economica. A detta dell'uomo, infatti, in assenza di una concertazione preventiva e di prescrizioni mediche che attestassero l'utilità della "cura", l'intervento si doveva considerare futile e inutile e dunque il denaro richiesto dalla madre affidataria non era dovuto. Secondo i giudici di legittimità  invece non è ipotizzabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione né un accordo preventivo, sulla determinazione delle spese straordinarie se queste riguardano una decisione di «maggiore interesse» per il figlio. Di conseguenza il genitore non affidatario è tenuto al rimborso nel caso non abbia tempestivamente fornito validi motivi di dissenso.

autore: Zadnik Francesca