Impossibile disporre in astratto la misura del mantenimento. Cassazione, 13 dicembre 2016, n. 25531
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Il ricorrente invoca criteri di proporzione nella quantificazione dell'assegno per il mantenimento del figlio.Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, ex art. 147 c.c., impone ai genitori, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.Il
parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del
rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, ex art. 148 c.c.,non solo dalle "rispettive
sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro,
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa
valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche
delle accertate potenzialità reddituali.con la conseguenza che non può porsi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio.
autore: Fossati Cesare
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