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Non è passibile di condanna per molestie all'ex la donna che lo cerca insistentemente per parlare di figli e chiedere contributo al mantenimento degli stessi. Cass. sent. n° 26776 del 28 giugno 2016.

Giovedì, 30 Giugno 2016
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità | Merito
 Cass. sent. n° 26776 del 28 giugno 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sfrattata e afflitta da problematiche con i figli, non è condannata per molestia nei confronti dell'ex coniuge se lo chiama spesso al telefono e cerca di contattarlo per ottenere soldi per i figli.
L'uomo infatti cercava continuamente di sottrarsi a tali obblighi ed aveva anche già subito una condanna per violazione degli obblighi familiari.
La Cassazione esclude che la ricorrente possa essere considerata una molestatrice. Il marito interrompeva le telefonate sui figli e le questioni economiche.
Per la Cassazione definendo le chiamate fonti di disturbo si finisce per giustificare il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi taglia i contatti.
La condanna alla donna per molestie viene dunque annullata.

autore: Zadnik Francesca