Richiesta modifica degli obblighi di mantenimento e suoi limiti. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 8 settembre 2015, n. 17808
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La breve durata del matrimonio non può essere elemento
deducibile nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio.
In sede di revisione
dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova o autonoma
valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a
verificare se siano sopravvenute circostanze in grado di alterare l'equilibrio
raggiunto.
L'età avanzata dell'obbligato
non costituisce di per sé causa di peggioramento delle condizioni economiche.
L'onere della prova circa il
raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne incombe sull'obbligato.
editor: Fossati Cesare
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