Nel determinare l'assegno di mantenimento per un figlio il giudice non può ignorare gli obblighi di mantenimento verso altri figli naturali. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10197
- Quantificazione -
In sede di separazione personale tra coniugi,
al fine di determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di
matrimonio, il giudice non può trascurare di considerare, nel valutare la capacità patrimoniale del
genitore, anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il
mantenimento di altro figlio, nato fuori del matrimonio.
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