Il diritto all'assegno non si prescrive dalla data della sentenza ma dalle singole scadenze. - Cass. sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975
- Prescrizione -
In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di
mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto
aventi oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico
termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle
singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto
all'adempimento.
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