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Per il credito di mantenimento pregresso è competente il tribunale ordinario. - Cass. sez. I, 7 maggio 2009, n. 10569

- Figli naturali -
La controversia tra genitori naturali concernente non il mantenimento corrente ma un credito per il pregresso mantenimento del figlio (dalla nascita), appartiene alla competenza del tribunale ordinario e non a quella del tribunale dei minorenni, anche qualora sia proposta cumulativamente a una domanda relativa all'affidamento del figlio stesso.

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