Non ha più diritto all'assegno di mantenimento la figlia più che trentenne che rifiuta l'impiego fisso che il padre le ha trovato. - Cass. sez. I, 18 gennaio 2005, n. 951
- Figli maggiorenni -
Il figlio maggiorenne di genitori divorziati, già titolare
di un assegno di mantenimento, ha l'obbligo di attivarsi per trovare un lavoro e rendersi
economicamente indipendente. Ne consegue che correttamente il giudice di merito revoca l'obbligo di
mantenimento a carico del padre, ove risulti che il figlio abbia non solo colposamente omesso di
terminare gli studi, ma anche immotivatamente rifiutato di accettare l'offerta di un posto di lavoro,
a nulla rilevando che si trattasse di un lavoro fuori sede.
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