Non ha più diritto all'assegno di mantenimento la figlia più che trentenne che rifiuta l'impiego fisso che il padre le ha trovato. - Cass. sez. I, 18 gennaio 2005, n. 951

Martedì, 18 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Figli maggiorenni -
Il figlio maggiorenne di genitori divorziati, già titolare di un assegno di mantenimento, ha l'obbligo di attivarsi per trovare un lavoro e rendersi economicamente indipendente. Ne consegue che correttamente il giudice di merito revoca l'obbligo di mantenimento a carico del padre, ove risulti che il figlio abbia non solo colposamente omesso di terminare gli studi, ma anche immotivatamente rifiutato di accettare l'offerta di un posto di lavoro, a nulla rilevando che si trattasse di un lavoro fuori sede.

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