La donazione indiretta di un immobile è valida anche senza l'atto pubblico e può essere revocata per ingiuria grave. - Cass. sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333
- Donazione indiretta -
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che
è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti
consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel
caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di
promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo
con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di
rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Per la validità delle donazioni indirette
non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte
per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ.,
nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con
negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ. che
prescrive l'atto pubblico per la donazione. Non costituiscono ingiuria grave verso il donante, ai fini
della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ., né il rifiuto di
acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione (tale richiesta
equivalendo ad una pretesa di restituzione del bene, legittimamente rifiutata a prescindere dai motivi
della stessa) né quei comportamenti di reazione legittima (poiché attuata attraverso gli strumenti
offerti dall'ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla.
editor:
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Impresa familiare e donazione dell’azienda |
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Impresa familiare e donazione d’azienda |
|
Lunedì, 13 Luglio 2026
Casa familiare edificata sul terreno personale del coniuge: il contributo economico dell’altro ... |
|
Lunedì, 6 Luglio 2026
Sulla donazione indiretta mediante dazione di denaro destinato all'acquisto di un immobile ... |



