La violenza sessuale è reato quando si induce all'atto sessuale abusando delle condizioni fisiche e psichiche della vittima. - Cassazione penale sezione III, 10 gennaio 2007, n. 222
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) -
Gli atti sessuali
commessi abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa sono punibili
ai sensi dell'articolo 609bis, comma 2, n. 1 cp. quando si induce la vittima all'atto sessuale
abusando delle sue condizioni di inferiorità.
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