Commette un unico reato chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più familiari. - Cass. penale, sez. VI, 10 novembre 2003, n. 42767
- Violazione degli
obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Il reato previsto dall'articolo 570, comma
2, n. 2, del codice penale, costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che
violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che, quando i soggetti
beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.
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