Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è correlato alla prova della privazione dei mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI, 28 ottobre 2009, n. 42631
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Ai
fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art.
570, comma 2, c.p., nel caso di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'assegno
di mantenimento stabilito in sede di separazione, il giudice penale deve accertare se, a causa di tale
comportamento, il coniuge beneficiario sia stato in concreto privato dei mezzi di sussistenza. Detto
accertamento è diverso ed indipendente rispetto a quello compiuto dal giudice civile per la
determinazione dell'assegno, in quanto l'illecito penale è correlato esclusivamente alla sussistenza
dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere
ed al mancato apprezzamento di tali mezzi da parte di colui che vi è obbligato per legge.
editor:
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Elusione del provvedimento civile e condotte fraudolente o simulate - Cass. Pen., ... |
|
Martedì, 8 Settembre 2026
Stato detentivo e gratuito patrocinio - Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Maltrattamenti e costituzione di parte civile del minore - Cass. Pen., Sez. ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Persona offesa e persistenza delle esigenze cautelari nei maltrattamenti - Cass. Pen., ... |



