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Il reato di maltrattamenti può consistere anche nel disinteresse sistematico verso un figlio minore. - Cassazione penale, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 3419

- Maltrattamenti (art. 572 c.p.) -
Il reato di cui all'articolo 572 del Cp è a forma libera e può essere integrato non soltanto da condotte commissive , ma anche da condotte omissive . (La Corte ne ha fatto discendere la conseguenza che può rientrare tra le condotte omissive idonee a integrare il reato e quo la condotta della persona che costantemente si disinteressi del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza). Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 572 del Cp non è richiesta una particolare finalità della condotta del reo, ma è sufficiente che sussistano la coscienza e la volontà di determinare nel soggetto passivo uno stato continuativo e abituale di sofferenza. Al riguardo, non è necessario che nell'agente vi sia una preventiva rappresentazione e volontà della situazione che andrà a determinarsi, ma è sufficiente che, nel momento in cui questa comincia a profilarsi con una certa consistenza, l'autore si renda conto che, persistendo nel suo comportamento commissivo od omissivo, infliggerà una ingiusta sofferenza al soggetto passivo. E' ravvisabile il più grave reato di cui all'articolo 572 del Cp, e non quello di impiego di minori nell'accattonaggio, previsto dall'articolo 671 del Cp, allorquando l'accattonaggio risulti l'espressione di una complessa condizione riservata al minore e caratterizzata da mancanza di affettività familiare, da sofferenze fisiche e psicologiche, da mortificazioni di ogni genere.

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