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Il reato di maltrattamenti è possibile in qualsiasi contesto di relazioni implicanti una consuetudine di familiarità tra persone ma non in caso di mobbing verificatosi in un complesso aziendale non avente tale caratteristica. - Cass. penale, sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594

- Maltrattamenti (art. 572 c.p.) -
La formulazione letterale delle disposizioni ex artt. 571 e 572 c.p. consente la ricondurre, nell'ambito dei delitti contro l 'assistenza familiare, fattispecie aventi una portata che supera i confini della famiglia, comunque essa venga intesa, legittima o di fatto. Invero, rilevato che entrambe le succitate disposizioni codicistiche indicano come soggetto passivo delle rispettive previsioni anche la persona sottoposta all'autorità dell'agente o a lui affidata per l'esercizio di una professione o di un'arte, è chiaro il riferimento a rapporti implicanti una subordinazione passiva, sia essa giuridica o di mero fatto. Stante la incidenza sulle nozioni di subordinazione ed autorità, nonché di affidamento, nella corrispondente situazione ben può farsi rientrare anche il rapporto che lega il datore al lavoratore, sebbene debba, in ogni caso, aversi a tal fine riguardo al carattere di familiarità di siffatto rapporto, quale determinate la sussistenza di relazioni abituali ed intense, di consuetudini di vita tra i soggetti, di soggezione dell'uno all'altro e di fiducia riposta dal soggetto passivo nel soggetto attivo, destinatario quest'ultimo di obblighi di assistenza verso il primo, in quanto parte più debole. La carenza, nella specie, dei suddetti caratteri nell'ambito del rapporto lavorativo in discussione, determina la non configurabilità del delitto ex art. 572 c.p. (invero, l'inserimento della lavoratrice nella complessa realtà aziendale non implicava, di fatto, alcuna stretta ed intensa relazione tra datore di lavoro e lavoratore). Nel quadro del delitto di "Maltrattamenti in famiglia " il rapporto di autorità richiesto dall'art. 572 c.p., avuto riguardo alla ratio della richiamata norma, deve comunque essere caratterizzato da "familiarità", deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), la fiducia riposta dal soggetto passivo nel soggetto attivo, destinatario quest'ultimo di obblighi di assistenza verso il primo, perché parte più debole. È soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para- familiare che può configurarsi, ove si verifichi l'alterazione della funzione del medesimo rapporto attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti. Il mobbing in tal caso non configura reato di maltrattamenti.

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