Sussiste la responsabilità dei genitori per omissione della necessaria vigilanza indipendentemente dal fatto che la scuola segnali le ripetute assenze del figlio. - Cass. penale, sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847
- Inosservanza dell'obbligo di istruzione
(art. 731 c.p.) -
L'obbligo imposto a chiunque sa rivestito di autorità o incarico della
vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria, implica anche
l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola
per ricevere l'istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è
provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dello elemento soggettivo del reato non
può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità
scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è
riscontrabile già nell'avare, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di
sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere
l'istruzione.
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