Per il reato di circonvenzione di persone incapaci non va necessariamente dimostratato lo stato di infermità della vittima. - Cassazione penale, sez. II, 7 dicembre 2006, n. 40383
- Circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) -
In tema di
circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del Cp), l'incapacità del soggetto passivo
costituisce un presupposto del reato e, pertanto, il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo
sull'assoluta certezza della sua sussistenza. Al riguardo, lo stato di infermità o deficienza psichica
del soggetto passivo non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, ma
può sostanziarsi in tutte le forme in cui vi siano un'incisiva menomazione delle facoltà di
discernimento o di determinazione volitiva, un abbassamento intellettuale e delle capacità di critica,
tali da diminuire i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie e da rendere possibile
l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere
oculata cura dei propri interessi.
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